Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente all'interno delle comunità nomadi presenti in Italia.
      2. La Commissione è istituita fino alla data di presentazione al Parlamento della relazione conclusiva di cui all'articolo 4 comma 3, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura.